Ammissione a Medicina e Chirurgia – Il Ricorso Collettivo al Tar – rischi e requisiti

In caso di mancata ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

A cura dell’Avv. Aldo Lucarelli.

Con sentenza pubblicata il 28 Luglio 2020 n. 8813 il Tar Lazio affronta la questione dei ricorsi collettivi, con numerosissimi ricorrenti, aspiranti alla ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università Italiane.

La sentenza è di particolare interesse in quanto precisa i limiti ed i requisiti dei ricorsi collettivi, quelli proposti sempre più di frequente da interi gruppi di candidati, sebbene con punteggi e posizioni differenti

Nella sentenza in esame a seguito di ricorso proposto da un elevatissimo numero di soggetti sono stati impugnati tutti gli atti della procedura di ammissione alla graduatoria unica nazionale per le facoltà di medicina e chirurgia, nonché la conclusiva graduatoria di merito, formatasi all’esito delle prove concorsuali di accesso alla facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019.

Nella impugnativa erano prospettate una pluralità pregevole di censure ma il Tribunale Laziale ha colto l’occasione per fare il punto della questione sul potenziale conflitto di interesse tra i vari aspiranti candidati, tutti ricorrenti, imponendo precisi requisiti.

Infatti già in via cautelare il Tar respingeva la domanda dei ricorrenti anticipando poi quello che sarebbe stato analizzato nel merito, recitava l’ordinanza del febbraio 2019: “[…] Considerato che i motivi di gravame prospettati potrebbero essere dichiarati inammissibili per genericità e potenziale conflitto di interessi tra i proponenti, dei quali in ricorso non sono neppure specificati i punteggi rispettivamente conseguiti;…”.Il Tribunale Amministrativo Laziale entra quindi nel vivo della problematica del ricorso collettivo, ed analizza:“..il ricorso, prima ancora che infondato nel merito.. è da ritenere inammissibile, “in primis” a causa del suo carattere collettivo, tale cioè da coinvolgere diverse decine di candidati, connotati, rispettivamente, da situazioni del tutto diversificate sul piano della collocazione in graduatoria”

Ecco i parametri utilizzati dal Tribunale Amministrativo per dichiarare la presenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti / candidati:

1) i ricorrenti hanno punteggi disparati ed eterogenei,

2) tra costoro vi sono poi numerosi soggetti che sono ormai decaduti dalla graduatoria

3) vi sono altresì numerosi soggetti in condizione di “fuori soglia” .

Ed ecco la precisazione: “Ciò premesso in punto di fatto, si deve confermare che il ricorso collettivo è proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.”

Per il Tar al contrario è possibile proporre il ricorso collettivo con configurabilità di possibili censure “comuni” solo nei seguenti casi:

a) prospettazione di vizi implicanti, l’annullamento dell’intera procedura, con nuove opportunità per TUTTI gli originari concorrenti non ammessi, a seguito di ripetizione della prova;

b) rivendicazione di posti aggiuntivi, tali da assicurare ai medesimi non ammessi nuove possibilità di soddisfacimento della pretesa azionata;

Conclude il Tar richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia secondo cui “il ricorso collettivo è ammissibile se vi è identità di posizioni sostanziali e processuali e se non sussiste conflitto di interesse anche solo potenziale tra i ricorrenti ..” (Cons. Stato, 29 maggio 2020, n. 3394).Il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile.