Appalti: Corte Europea, non può essere rigettata l’offerta con prezzo “0” ma è necessario porre in essere la procedura
A cura di Aldo Lucarelli.
E’ quanto emerge dalla sentenza del 10 settenbre 2020 nella causa C. 367-19 della Corte di Giustizia Europea, pur tuttavia con un correttivo, infatti tale offerta non potrà essere automaticamente rigettata per il solo fatto di avere un valore pari a zero euro ma andrà incontro alla procedura di verifica.
Tale assunto non deve essere confuso con altra nota vicenda inerente gli oneri della sicurezza. Infatti come chiarito di recente dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 24 gennaio 2019, n. 3) e dalla Corte di Giustizia UE (2 maggio 2019, n. 309), l’indicazione in sede di offerta degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce elemento essenziale dell’offerta, la cui omissione non è sanabile tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del medesimo d.lgs. n. 50/2016 – fatta eccezione per le ipotesi in cui sia la stessa lex specialis di gara ad indurre in errore il concorrente.
Ciò posto, l’indicazione in offerta dei predetti oneri di sicurezza aziendali pari a zero si traduce in una mancata indicazione degli stessi, privando così l’offerta di un elemento essenziale la cui carenza risulta insanabile e determinando l’esclusione del concorrente che vi sia incorso.
Nella sentenza dello scorso Settembre invece, il senso della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla offerta a Zero (art. 2 della direttiva 2014/24/Ue) deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0.”.
Infatti un contratto con il quale un’amministrazione aggiudicatrice non è giuridicamente tenuta a fornire alcuna prestazione quale corrispettivo di quella che la sua controparte si è impegnata a realizzare non rientra nella nozione conosciuta di contratto tipico con corrispettivo, ovvero “oneros”” ma l’offerta pari a ZERO non può comportare un automatico rigetto bensì sarà considerata una offerta “anormalmente bassa” tale da indurre l’amministrazione a chiedere “spiegazioni” in merito al prezzo ed ai costi per la verifica ai fini di validità dell’offerta stessa.
Quindi l’amministrazione aggiudicatrice dovrà valutare le informazioni ricevute dall’offerente consultando l’offerente e potrà respingere tale offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.
Nota dell’Avvocato Aldo Lucarelli
Nota dell’Avv. Aldo Lucarelli.
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